Art. 4.

      1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e della solidarietà sociale, sono definiti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità d'istituzione e di tenuta dei registri regionali dei mediatori della comunicazione di cui all'articolo 3, nonché i requisiti per l'iscrizione ai medesimi registri.
      2. I Ministri di cui al comma 1 promuovono le opportune intese con le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative, sentito il parere delle federazioni e delle organizzazioni nazionali dei disabili, al fine di redigere il codice deontologico dei mediatori della comunicazione.